L’Intelligenza Artificiale è già entrata nei cantieri: software che pianificano le fasi di lavoro, app che analizzano foto per segnalare DPI mancanti, sistemi che tracciano gli accessi e “misurano” i comportamenti sicuri dei lavoratori. In parallelo, l’Unione Europea ha approvato l’AI Act (Regolamento 2024/1689), che introduce un quadro regolatorio unico per l’uso dell’IA, entrato in vigore nel 2024 con le prime obbligazioni operative dal 2 febbraio 2025, soprattutto in tema di pratiche vietate e di sistemi ad alto rischio.
Il punto chiave per chi si occupa di sicurezza è che l’AI Act adotta un approccio basato sul rischio: alcune applicazioni sono totalmente vietate (rischio “inaccettabile”), altre sono consentite ma sottoposte a prescrizioni molto stringenti (rischio “alto”), altre ancora rientrano nelle categorie di rischio “limitato” o “minimo”. Per un datore di lavoro che voglia introdurre un sistema di IA in cantiere – per esempio una piattaforma che valuta la conformità dei DPI o un algoritmo che pianifica turni e mansioni – non basterà più guardare solo al “GDPR” o alla privacy; bisognerà capire se quel sistema rientra tra quelli vietati o tra gli “alto rischio” e quali obblighi ne derivano in termini di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori.
Tra le pratiche di IA ora vietate a livello UE spiccano alcune fattispecie che toccano direttamente il mondo del lavoro: sono banditi, ad esempio, i sistemi che manipolano in modo occulto il comportamento delle persone, quelli che sfruttano vulnerabilità specifiche (età, disabilità, difficoltà economiche) e, soprattutto, i sistemi di social scoring generalizzato, cioè quei meccanismi che attribuiscono punteggi complessivi alle persone sulla base dei loro comportamenti, con effetti significativi sui diritti. In ambito lavorativo, si vietano anche strumenti che tentino di riconoscere le emozioni dei lavoratori o di dedurre caratteristiche sensibili (opinioni politiche, orientamento sessuale, ecc.) a partire da dati biometrici o comportamentali.
Questo significa che un “algoritmo capocantiere” che osservi i lavoratori tramite telecamere e assegni un punteggio globale di “affidabilità” o “meritevolezza” da usare per promozioni o penalizzazioni rischia di collocarsi nella zona rossa del rischio inaccettabile, soprattutto se combina monitoraggio continuo, analisi comportamentale, valutazioni psicologiche e ricadute dirette sul rapporto di lavoro. Al contrario, un sistema che si limita a rilevare automaticamente l’assenza del casco su un ponteggio o a segnalare un rischio di caduta per prossimità a un bordo non protetto, se progettato correttamente, potrebbe rientrare tra i sistemi ad alto rischio, ma ammissibili, purché siano rispettati requisiti stringenti di gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, trasparenza e supervisione umana.
Nel cantiere, l’IA si incrocia inevitabilmente con gli obblighi del d.lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi quelli “nuovi” derivanti dalla digitalizzazione e dai sistemi intelligenti. Questo implica, ad esempio, inserire nel DVR anche i rischi connessi all’uso di piattaforme che assegnano automaticamente i turni in funzione di parametri produttivi, di sistemi di monitoraggio in tempo reale dei movimenti, o di applicazioni che generano indicazioni operative sulla sicurezza. Se l’IA può aiutare a prevenire infortuni (predicendo situazioni pericolose, segnalando anomalie, supportando la manutenzione predittiva), può però introdurre rischi per la salute psicosociale (iper-controllo, stress da sorveglianza continua, percezione di ingiustizia algoritmica) e rischi organizzativi (eccessiva dipendenza del preposto dalle raccomandazioni della macchina).
La chiave di lettura proposta dall’AI Act è che l’IA non sostituisce responsabilità e ruoli previsti dalla normativa sulla sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP restano responsabili delle scelte tecniche e organizzative, comprese quelle legate alla selezione e all’uso di sistemi di IA. Chi acquista o sviluppa un “capocantiere digitale” sarà tenuto a verificare la conformità del fornitore, la classificazione del sistema (alto rischio o no), la presenza della marcatura CE e della documentazione richiesta dal regolamento. Allo stesso tempo, l’organizzazione dovrà adottare procedure interne che garantiscano la supervisione umana significativa, la possibilità di contestare decisioni automatizzate e la formazione mirata di lavoratori e preposti sull’uso consapevole degli strumenti di IA.
Conclusione
Quando l’algoritmo entra in cantiere non diventa né un nuovo datore di lavoro né il sostituto del preposto: diventa un attrezzatura organizzativa potente, che può rafforzare o indebolire la prevenzione a seconda di come viene progettata, regolata e governata. L’AI Act introduce un quadro che rende più chiaro cosa è vietato, cosa è ad alto rischio e quali cautele adottare, ma non solleva dall’obbligo di integrare l’IA nella valutazione dei rischi e nei modelli di gestione della sicurezza. La vera sfida, per RSPP e consulenti, è trasformare l’algoritmo in alleato, senza permettergli di trasformarsi in un sistema opaco di controllo sociale che minaccia diritti e dignità dei lavoratori: il capocantiere resta umano, l’IA è uno strumento che deve essere tenuto sotto controllo, non il contrario